Art. 20.

      1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione dei documenti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio venatorio nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata»;

          b) al comma 2, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d), e) e f)»;

          c) il comma 3 è sostituito del seguente:

      «3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria affinché provveda alla sua destinazione»;

          d) al comma 6, dopo le parole: «della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni,» sono inserite le seguenti: «e della legge 8 luglio 1998, n. 230», e le parole: «all'articolo 9 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, comma 6, della citata legge n. 230 del 1998».